Danno da vacanza rovinata: è possibile ottenere il risarcimento!
Danno da vacanza rovinata: è possibile ottenere il risarcimento!
Il Codice del turismo (d.lgs. 79/2011) riconosce il danno da vacanza rovinata, ossia la lesione ai danni del consumatore relativa al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Al di là delle ipotesi di danno materiale da sempre risarcibili nel nostro ordinamento (smarrimento del bagaglio o perdita di una coincidenza aerea con relativo soggiorno forzato in hotel), è ormai configurabile anche il danno consistente nella perdita di un’occasione di relax!
Quest’ultima ipotesi, infatti, raffigurante un danno tipicamente non patrimoniale, viene finalmente inquadrata dall’art. 47 del Codice del turismo, permettendo al turista ingiustamente danneggiato di ottenere risarcimento dall’inesatto adempimento di prestazioni che formino oggetto del pacchetto turistico, purché tale condotta non sia di scarsa importanza.
Lesione giuridica a danno del consumatore, pertanto, deve considerarsi quella di un bene costituzionalmente tutelato, come quello alla salute (art. 32 Cost.); è da ricondursi come lesione del diritto alla salute, anche la sensibile compromissione del benessere psico-fisico a seguito, ad esempio, di una sistemazione in albergo di qualità notevolmente inferiore a quanto pattuito, magari in occasione di un viaggio di nozze.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni in caso di danni alla persona, in un anno in caso di danni diversi da quelli alla persona; il termine decorre dal rientro del turista al luogo della partenza.
Tale termine si riduce ulteriormente, in virtù dell’art. 2951 del Codice civile, nel caso di esecuzione di un contratto di trasporto o di spedizione, all’interno del quale, la prescrizione, si compie già a partire dal dodicesimo mese (diciottesimo se il trasporto ha inizio o termine fuori dall’Europa).
Il consumatore danneggiato dall’inadempimento da parte di compagnie aeree, ferroviarie o marittime, nonché da tour operator, albergatori e intermediari, richiedendo una prima consulenza gratuita a LDF Consulting Group, potrà ricevere una immediata assistenza giudiziale e stragiudiziale per ottenere il giusto risarcimento per quanto patito, sia che il danno risulti patrimoniale, sia che il danno risulti non patrimoniale.