Responsabilità medica: normativa in Italia.
La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari.
I casi di responsabilità medica sono pertanto quelli derivanti da ogni lesione alla salute psico-fisica del paziente determinata dalla colpa del singolo medico, dalla carenza strumentale della struttura sanitaria oppure dalla mancanza di un valido consenso informato.
Il danno risarcibile in conseguenza di responsabilità medica può essere
quello derivante da una diagnosi errata o ritardata, dalla prescrizione di una terapia sbagliata, da omessa vigilanza, da un infezione ospedaliera e così via.
In data 1 aprile 2017 è entrata in vigore la c.d. “Legge Gelli” che ha riorganizzato la materia distinguendo il contenuto della responsabilità a seconda che la responsabilità per un determinato danno debba essere ascritta a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o direttamente alla struttura sanitaria, privata o pubblica che sia.
Mentre, infatti, i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile con prescrizione quinquennale del diritto di agire per il risarcimento del danno ingiustamente subito, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale con prescrizione decennale del diritto di agire.
Coloro che ritengono di essere rimasti vittima di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura possono rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, a condizione che sussista un rapporto di causalità tra il danno e la condotta non corretta del sanitario.
In tale valutazione, naturalmente, i presunti danneggiati dovranno essere assistiti da professionisti competenti in materia.
La procedura giudiziale, tuttavia, è sempre subordinata al preventivo espletamento di un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo o in alternativa dal procedimento di mediazione, con l’obiettivo di favorire il raggiungimento di accordi senza affrontare un duro e complicato processo.
A tutela dei soggetti danneggiati, la legge Gelli ha anche introdotto l’obbligo per tutte le strutture sociosanitarie pubbliche e private, come pure per i professionisti che entrano in rapporto diretto con i pazienti, di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.
L’obbligo di assicurazione si riflette anche nella possibilità per i pazienti di citare in giudizio per il risarcimento del danno subito direttamente anche la compagnia, oltre al medico o alla struttura sanitaria.
La responsabilità medica può avere risvolti non solo civili ma anche penali. Sempre la legge Gelli ha previsto una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria; tale responsabilità è tuttavia esclusa nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, alle buone prassi clinico-assistenziali.